IL NUOVO CODICE E LA RIVELAZIONE INCENDI:
LUCI ED OMBRE

Prov

Cerchiamo di evitare giri di parole: il nuovo Codice di Prevenzione Incendi rappresenta una grande ventata d’aria fresca (leggasi l’approccio basato sulla valutazione del rischio), ma per chi si occupa di impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI), è destinato a creare non pochi problemi.
Li condividiamo:
  • Le soluzioni alternative del paragrafo G.2.6: ottima idea, perché conferma l’apertura della strada alle norme internazionali di progetto (non di prodotto!), quali NFPA 72 o BS 5839. Ma che dire dell’impiego di prodotti o tecnologie innovative? L’applicazione di prodotti che non siano coperti da norma armonizzata è demandata al progettista, che dovrebbe condurre una valutazione del rischio supportata da certificazioni riferite a norme o specifiche di prova. Non so se l’ossimoro sia chiaro ai lettori, ma appare scontato che un prodotto innovativo, in quanto tale, non dispone di certificazioni. Questa formulazione è sostanzialmente errata ed inapplicabile, anche perché attribuisce al professionista un compito che, salvo rari casi, non è in grado di svolgere.                                                                            

 

  • Il discrimine tra l’attribuzione del livello di prestazione III e IV per gli IRAI è fumoso. Certamente comprensibile (le attività soggette sono molteplici), tuttavia il beneficio di un approccio basato su valutazione del rischio – attribuzione dei livelli di prestazione – scelta delle soluzioni conformi/alternative avrebbe potuto estendersi fissando un confine più quantitativo tra questi due livelli. Soprattutto perché in essi ricadono, ad esempio, quasi tutte le attività industriali.
  • Il rapporto tra il Codice e la norma EN 54-13 (di cui abbiamo scritto diverse volte) somiglia al solito tentativo di calciare la palla in corner. Se infatti la EN 54-13 (norma di sistema) diventa di fatto obbligatoria per gli IRAI delle attività soggette coperte dal Codice (è una novità rilevantissima!), non è per niente chiaro chi debba svolgere la verifica di compatibilità e di interconnessione (problema 1) e che differenza sussista tra impianto e sistema (problema 2). Non vorrei estremizzare, ma senza una circolare applicativa di questo argomento si corre il rischio che la gran parte degli IRAI non sia conforme!                                
  • Il collegamento tra il codice e le norme EN 54 di prodotto rimane ancora molto problematico: mi riferisco, in particolare, alle norme EN 54-21 e ai software grafici, per i quali sussistono numerosi dubbi applicativi.

UNA DOVEROSA NOTA

Il rischio implicito nell’applicazione del Codice alla rivelazione incendi è quello di trasferire al legislatore (al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)la responsabilità di sistemare i problemi del normatore (cioè di chi scrive le norme tecniche).

Se la norma EN 54-13 è di fatto inapplicabile, è compito del normatore scrivere una buona norma, chiara e di facile applicazione. Se la trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto verso stazioni di sorveglianza presidiate non dispone di prodotti idonei per l’invio a centrali remote, è compito dei costruttori attrezzarsi ed offrire soluzioni certificate; la soluzione non può di certo passare per la rinuncia a questa fondamentale funzione, specialmente per quelle realtà non costantemente presidiate! 

Se non è sufficientemente chiaro che i software grafici non dispongono di norma specifica, ci si deve rimboccare le maniche per scriverla o, viceversa, si devono dichiarare come accessori in un sistema di rivelazione e allarme incendio.

Non vi pare?

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