La valutazione del rischio d’incendio e gli impianti di protezione attiva: il punto di vista di un costruttore

RISCHIO

Il Forum di Prevenzione Incendi 2016 (21-22 settembre) si terrà “a casa nostra”, ovvero nella nostra città. Sarà questa dunque un’occasione per affrontare un tema saliente nell’ambito della prevenzione incendi: la valutazione del rischio d’incendio nelle attività industriali e il suo impatto sulla scelta e le prestazioni degli impianti di protezione attiva, di cui la nostra Azienda si occupa ormai da ventisette anni.

Cerchiamo di focalizzare l’argomento in anteprima.

Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) demanda la valutazione del rischio di incendio dell’attività al progettista, cioè ad un tecnico abilitato o ad un professionista antincendio. Individuato il profilo di rischio, il progettista sceglie una strategia di mitigazione, che comprende le ormai note misure antincendio con i relativi livelli di prestazione, per ridurre il rischio ad un livello accettabile. E’ pure noto che a ciascun livello di prestazione corrispondano soluzioni conformi – cioè quelle che seguono le norme tecniche nazionali, soluzioni alternative (raramente impiegate) o soluzioni in deroga.

Fine della storia, anche se semplificata. Il progettista presenterà l’istanza di valutazione del progetto, nella quale fornirà la specifica dell’impianto per ciascun impianto di protezione attiva, e, a progetto approvato, delegherà l’installatore nell’implementare le soluzioni progettuali previste, attendendo la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di corretta installazione con i relativi allegati.

Questo approccio, seppure lineare, presenta alcuni aspetti rilevanti e problematici, che affronteremo nell’ambito del nostro Seminario tecnico.

In primis, l’attribuzione al progettista del compito di svolgere la valutazione del rischio. A nostro avviso, il legislatore non ha considerato fino in fondo che l’analisi dei rischi in ambito industriale richiede un team con competenze diversificate, perché la conoscenza del processo e delle sue innumerevoli specificità non può che coinvolgere il responsabile dell’attività nonché il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il direttore della produzione, il caporeparto, il referente per la manutenzione, talora persino altri professionisti con competenze specifiche (elettriche, chimiche, meccaniche, ecc.).

Numerose linee guida internazionali per la valutazione del rischio d’incendio legano infatti la scelta e le prestazioni degli impianti di protezione attiva alla tipologia di fluidi di processo impiegati, alle modalità di stoccaggio, alle tecnologie di produzione adottate, ecc. E’ dunque indispensabile che tale valutazione sia svolta da tutti gli stakeholders, e non solo dal progettista.

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Il secondo tema concerne la scelta dei livelli di prestazione, che, per gli impianti di protezione attiva, è fortemente legata ad una valutazione del rischio che non si limiti all’individuazione di un determinato livello, ma che, per tramite della specifica dell’impianto, giunga a definire precisamente quali ambiti dell’attività siano interessati, quali tecnologie debbano essere impiegate, e i parametri di progetto di questi impianti. Non è infrequente che si demandi all’installatore una sorta di valutazione del rischio “eseguita in fase di offerta” nei confronti del Committente, nella quale il termine di riferimento non è la prestazione dell’impianto, ma il prezzo più basso. Dal punto di vista del Committente, tipicamente poco motivato ad investire in sicurezza, quale differenza può fare un impianto a sprinkler con ugelli acqua-schiuma che scarichi la miscela schiumogena per 15 o 30 minuti? Si scelga la soluzione più economica, in assenza di indicazioni precise “a monte”.

Un terzo aspetto saliente è la correlazione tra la scelta degli impianti di protezione attiva (cioè di misure mitigative) e un attento esame dell’ampio panorama di misure preventive associate al rischio industriale. L’esperienza di talune industrie (es. alimentare) insegna che una comprensione approfondita del processo, supportata da numerose linee guida disponibili in letteratura, conduce all’introduzione di un numero di misure preventive ben superiore a quelle di protezione attiva, che assumono una funzione di carattere complementare. A questo specifico aspetto, che supera di gran lunga le previsioni della sezione S.10 del Codice, si dedicherà una parte importante del nostro Seminario tecnico del Forum di Settembre.

Diverse ragioni, insomma, per visitarci allo stand 75, partecipare al nostro incontro formativo e conoscere le nostre ultime novità.

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