La valutazione del rischio d’incendio e gli impianti di protezione attiva: il punto di vista di un costruttore

RISCHIO

Il Forum di Prevenzione Incendi 2016 (21-22 settembre) si terrà “a casa nostra”, ovvero nella nostra città. Sarà questa dunque un’occasione per affrontare un tema saliente nell’ambito della prevenzione incendi: la valutazione del rischio d’incendio nelle attività industriali e il suo impatto sulla scelta e le prestazioni degli impianti di protezione attiva, di cui la nostra Azienda si occupa ormai da ventisette anni.

Cerchiamo di focalizzare l’argomento in anteprima.

Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) demanda la valutazione del rischio di incendio dell’attività al progettista, cioè ad un tecnico abilitato o ad un professionista antincendio. Individuato il profilo di rischio, il progettista sceglie una strategia di mitigazione, che comprende le ormai note misure antincendio con i relativi livelli di prestazione, per ridurre il rischio ad un livello accettabile. E’ pure noto che a ciascun livello di prestazione corrispondano soluzioni conformi – cioè quelle che seguono le norme tecniche nazionali, soluzioni alternative (raramente impiegate) o soluzioni in deroga.

Fine della storia, anche se semplificata. Il progettista presenterà l’istanza di valutazione del progetto, nella quale fornirà la specifica dell’impianto per ciascun impianto di protezione attiva, e, a progetto approvato, delegherà l’installatore nell’implementare le soluzioni progettuali previste, attendendo la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di corretta installazione con i relativi allegati.

Questo approccio, seppure lineare, presenta alcuni aspetti rilevanti e problematici, che affronteremo nell’ambito del nostro Seminario tecnico.