IL NUOVO CODICE E LA RIVELAZIONE INCENDI:
LUCI ED OMBRE
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Cerchiamo di evitare giri di parole: il nuovo Codice di Prevenzione Incendi rappresenta una grande ventata d’aria fresca (leggasi l’approccio basato sulla valutazione del rischio), ma per chi si occupa di impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI), è destinato a creare non pochi problemi.
Li condividiamo:
- Le soluzioni alternative del paragrafo G.2.6: ottima idea, perché conferma l’apertura della strada alle norme internazionali di progetto (non di prodotto!), quali NFPA 72 o BS 5839. Ma che dire dell’impiego di prodotti o tecnologie innovative? L’applicazione di prodotti che non siano coperti da norma armonizzata è demandata al progettista, che dovrebbe condurre una valutazione del rischio supportata da certificazioni riferite a norme o specifiche di prova. Non so se l’ossimoro sia chiaro ai lettori, ma appare scontato che un prodotto innovativo, in quanto tale, non dispone di certificazioni. Questa formulazione è sostanzialmente errata ed inapplicabile, anche perché attribuisce al professionista un compito che, salvo rari casi, non è in grado di svolgere.
- Il discrimine tra l’attribuzione del livello di prestazione III e IV per gli IRAI è fumoso. Certamente comprensibile (le attività soggette sono molteplici
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