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Decreto Legislativo n.106/2017: alcune valutazioni
E’ ormai nota la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n.106/2017, che rappresenta l’adeguamento della normazione nazionale al Regolamento Prodotti da Costruzione (305/2011). La maggior parte dei lettori di questo Decreto si è soffermata sugli articoli 19 e 20, che stabiliscono il regime sanzionatorio decisamente rilevante per i “materiali e prodotti per uso antincendio”, senza valutare tuttavia tutti gli impatti di questo testo legislativo.
Aspetti normativi
Segnalerei anzitutto le due definizioni relative ai prodotti, che riguardano sia la protezione attiva che passiva, e alle amministrazioni competenti, individuate nel Ministero dell’Interno per i prodotti antincendio. Pare forse scontato, ma il tema della vigilanza sul mercato, ad oggi a mio avviso poco efficace, annoverava una sovrapposizione di funzioni da Ministeri (Infrastrutture, Sviluppo Economico, Interni) e Agenzia delle Dogane che rendeva di fatto impossibile indirizzare reclami ed ottenerne riscontro.
Il secondo aspetto che trovo saliente riguarda i contenuti della dichiarazione di prestazione, per i quali si ribadisce (articolo 6 comma 1) la responsabilità del fabbricante circa l’indicazione in DoP delle prestazioni relative alle caratteristiche essenziali rispetto all’uso o gli usi previsti, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento 305/2011. Non solo: il comma successivo dello stesso articolo 6 del Decreto stabilisce la facoltà di elencare le caratteristiche essenziali e le prestazioni dei prodotti mediante decreto interministeriale. Le implicazioni sui prodotti antincendio impiegati nella protezione attiva potrebbero essere numerose, soprattutto per quelle norme armonizzate per le quali sussistono opzioni con requisito.